Il nostro statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
YOUTH RECOVERY PROGRAMME ODV

Denominazione e sede

Art. 1

È costituita l’Associazione denominata “YOUTH RECOVERY PROGRAMME ODV”, con sigla YOUREP.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

Art. 2

L’associazione ha sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Sicilia n. 27.

Finalità

Art. 3

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come nelle lettere a, d, n ed u dell’art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117:

  • a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni.
  • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L’associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale: promuovere e patrocinare, senza alcuna finalità lucrativa, qualsiasi attività volta a favorire la raccolta di fondi per realizzare i progetti di riabilitazione giovanile, con i propri soci e anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuovere ed organizzare meeting, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuovere ed organizzare corsi di formazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività promosse dall’associazione.

L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività di comunicazione curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio, visivo e libri, siti internet ecc., rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’associazione.

Art. 4

L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. L’associazione potrà quindi, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale e comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5

Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117.

Art. 6

L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolte fondi. Per l’attività di interesse generale prestata, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117.

Art. 7

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I soci

Art. 8

All’associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Youth Recovery Programme ODV potrà istituire gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che fanno parte integrante ed inscindibile dell’associazione. Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l’ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo.

Art. 9

I soggetti che intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.

Art. 10

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno un mese, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede sociale dell’associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione nella sede sociale o invio tramite e-mail in caso di impossibilità di consultazione presso la sede sociale.

Art. 11

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.

Organi dell’associazione e composizione

Art. 12

L’associazione si compone dei seguenti organi: Consiglio Direttivo, Assemblea dei Soci e Presidente.

Art. 13

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14

Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 15

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d’età.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Art. 16

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 17

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 24, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea.

L’Assemblea dei Soci

Art. 18

L’assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L’assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 20

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

È inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Art. 21

Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.

Per l’assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Art. 22

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente

Art. 23

Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dall’assemblea. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Gestione finanziaria

Art. 24

Entro il 15/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Quota associativa

Art. 25

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 10,00 e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo. In caso contrario rimarrà di € 10,00.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Controllo e scioglimento dell’associazione

Art. 26

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 27

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 28

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.

Disposizioni finali

Art. 29

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.